Direttive Europee

Le Direttive Europee si propongono di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri in modo da avere regole comuni su aspetti tecnici, fiscali, economici, sanitari ecc. ed agevolare la libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone nell’ambito dell’Unione Europea, nel rispetto di regole comuni riconosciute da tutti gli Stati che ne fanno parte.
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono raggiungere e proprio per questo è prevista l’obbligatorietà del recepimento senza modifica; ciascun paese può però decidere le modalità di recepimento. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la legislazione distingue fra due tipi di provvedimenti:

  • Direttive sociali
  • Direttive di prodotto

Direttive sociali

Le Direttive sociali sono indirizzate al datore di lavoro e hanno come obiettivo il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro. La Direttiva generale 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e la Direttiva particolare ad essa correlata 2009/104/EC sull’uso delle attrezzature di lavoro, sono Direttive sociali. Altre direttive sociali di interesse sono:

  • 2019/1832/UE “Attrezzature di protezione individuale”
  • 90/269 CEE “Movimentazione manuale di carichi”
  • 90/270 CEE “Attrezzature munite di videoterminale”

In Italia sono state recepite con il Decreto Legislativo 81/08 “Testo Unico Sicurezza”.

Direttive di prodotto

Le Direttive di prodotto stabiliscono:

  • I Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.S.) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo
  • Criteri di attestazione della conformità

Le Direttive fondamentali ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro sono:

  • 2006/42/CE “Direttiva Macchine”
  • 2014/35/UE “Direttiva Bassa Tensione”
  • 2014/30/UE “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”
  • 2014/34/UE “Direttiva ATEX

Direttiva macchine

La 2006/42/CE “Direttiva Macchine” è destinata ai costruttori di macchine e componenti di sicurezza ed ha come
obiettivi:

  • La definizione dei requisiti di sicurezza e tutela della salute per il miglioramento del grado di protezione dei lavoratori addetti a macchine pericolose
  • La progettazione, la realizzazione e l’immissione sul mercato dell’Unione Europea di macchine e componenti di sicurezza che rispettino i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla Direttiva stessa
  • La libera circolazione negli Stati membri di macchine e componenti di sicurezza conformi alla Direttiva

La Direttiva Macchine:

  • Si applica a macchine e componenti di sicurezza nuovi che vengono venduti, prestati o affittati, ed a macchine usate in caso di vendita, affitto o prestito
  • Stabilisce requisiti essenziali di sicurezza relativi alla progettazione e costruzione di macchine e componenti di sicurezza e definisce le procedure per la loro certificazione
  • È obbligatoria dal 1 gennaio 1995 per le macchine e dal 1 gennaio 1997 per i componenti di sicurezza

Dalle date sopra indicate, nell’Unione Europea possono essere commercializzati o messi in servizio solo prodotti conformi alla Direttiva

Procedure per la certificazione

La Direttiva Macchine:

  • Prevede procedure rigorose per i componenti di sicurezza e per le macchine ad alto rischio (elencate nell’allegato 4 della direttiva stessa)
  • Prevede procedure semplificate per macchine a medio e basso rischio (non comprese nell’allegato 4 della direttiva stessa)
  • Prevede che il costruttore rediga per ogni prodotto un fascicolo tecnico attestante i principi di sicurezza adottati per la progettazione, realizzazione, trasporto, uso e manutenzione della macchina o del componente di sicurezza

Dichiarazione di conformità

Per certificare la conformità del prodotto alla Direttiva il costruttore deve:

  • Apporre il marchio CE sul prodotto
  • Allegare una dichiarazione di conformità CE attestante il rispetto della Direttiva

Certificazioni

I certificati CE di tipo hanno una validità di 5 anni (annesso IX par. 9.3); dopodiché occorrerà una nuova verifica per il mantenimento della certificazione.

Direttiva bassa tensione

La 2014/35/UE “Direttiva Bassa Tensione” ha come obiettivo quello di garantire che i materiali elettrici vengano progettati e costruiti in modo da assicurare la protezione delle persone contro i rischi di folgorazione derivanti dal loro uso o dall’influsso di agenti esterni sui materiali elettrici stessi. La Direttiva si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad un utilizzo con tensione nominale fra:

  • 50V e 1000V in corrente alternata
  • 75V e 1500V in corrente continua

Direttiva compatibilità elettromagnetica

La 2014/30/UE “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica” ha come obiettivo che i dispositivi elettrici vengano progettati e costruiti in modo che:

  • Il livello di emissione elettromagnetica sia limitato e tale da permettere ad altre apparecchiature elettriche di funzionare secondo il loro scopo
  • Il livello di immunità intrinseca ai disturbi esterni consenta loro di funzionare secondo lo scopo previsto

La Direttiva si applica a tutti i dispositivi elettrici ed elettronici in grado di provocare disturbi elettromagnetici o il cui funzionamento può essere influenzato da interferenze esterne.

Direttiva ATEX

La 2014/34/EU “Direttiva Atex “si applica a tutti gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in zone a rischio esplosione.

La Direttiva Atex 2014/34/EU stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che devono avere le costruzioni elettriche se impiegate in luoghi classificati pericolosi sotto l’aspetto del rischio di esplosione per presenza di gas o di polveri.

La Direttiva divide le apparecchiature in gruppi e categorie.
Il fabbricante deve decidere, in base all’utilizzo, il gruppo e la categoria di appartenenza.

  • Gruppo 1: apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie
  • Gruppo 2: apparecchi destinati ad essere utilizzati in ambienti in cui è probabile che si manifestino atmosfere esplosive

Questi gruppi sono quindi suddivisi in categorie a seconda del livello di protezione da rischio di innesco dell’atmosfera potenzialmente esplosiva.

I prodotti che appartengono al gruppo 2 sono suddivisi in tre categorie:

  • Categoria 1: ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aira e polveri
  • Categoria 2: ambienti in cui vi è la probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri
  • Categoria 3: ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri
Marcatura Moduli Mosaic RV

I dati di etichetta presenti sui moduli Mosaic RV relativi alla certificazione ATEX sono i seguenti:

II 3G Ex ec IIC T5 Gc with -40°C ≤ Tamb ≤ +50°C
II 3G Ex ec IIC T4 Gc with -40°C ≤ Tamb ≤ +65°C

Chiave di lettura

II
II

3G
3G

Ex ec
Ex ec

IIC
IIC

T5
T4

Gc
Gc

-40°C ≤ Tamb ≤ +50°C
-40°C ≤ Tamb ≤ +65°C

1

2

3

4

5

6

7

8

1- Marchio EX

Approvato per uso in atmosfere potenzialmente esplosive

2 – Gruppo apparecchiatura:

II = utilizzo in superficie

I

Utilizzo in miniera

II

Utilizzo in superficie

3 – Categoria apparecchi:

3G = Gas, livello di sicurezza normale

G = GAS

1G

Livello di sicurezza molto elevato

2G

Livello di sicurezza elevato

3G

Livello di sicurezza normale

4 – Metodo di protezione:

Ex ec = sicurezza aumentata (rif EN 60079-7)

Ex db
Ex dc

A Prova di Esplosione

EN 60079-1

Ex eb
Ex ec

Sicurezza aumentata

EN 60079-7

Ex ia
Ex ib
Ex ic

Sicurezza intrinseca

EN 60079-11

Ex ma
Ex mb
Ex mc

Incapsulamento

EN 60079-18

Ex nC
Ex nR

Dispositivi sigillati
Respirazione limitata

EN 60079-15

Ex ob
Ex oc

Immersione in Olio

EN 60079-6

Ex op pr
Ex op sg
Ex ops is

Radiazione ottica

EN 60079-28

Ex pxb
Ex pyb
Ex pzc

Pressurizzazione

EN 60079-2

Ex qb
Ex qc

Riempimento in Sabbia

EN 60079-5

Ex h

Meccanico

N 80079-36
EN 80079-37

5 – Gruppo Gas o Polveri:

IIC = Gas molto pericolosi

II = Gruppo dei GAS

IIA

Gas Meno Pericolosi

acetone, alcool etilico, ammoniaca, benzina

IIB

Gas Mediamente Pericolosi

acetaldeide, ciclopropano, etere etilico, etilene

IIC

Gas Molto Pericolosi

acetilene, idrogeno, solfuro di carbonio

6 – Classi di temperatura:

T4: Massima temperatura superficiale 135°C
T5: Massima temperatura superficiale 100°C

T1

450 °C

T2

300 °C

T3

200 °C

T4

135 °C

T5

100 °C

T6

85 °C

7 – Livello Protezione apparecchi (EPL):

 Gc = Gas, zona 2

G = GAS

a

Fino alla zona 0

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva

b

Fino alla zona 1

Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività

c

Fino alla zona 2

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

8- Range di lavoro dell’apparecchio

(temperatura ambientale entro il quale l’apparecchio può essere utilizzato):

T4: fra i -40 °C e i +65 °C
T5: fra i -40 °C e i +50 °C

Marcatura Barriere di sicurezza EOS4 ATEX

I dati di etichetta presenti sulle barriere di sicurezza relativi alla certificazione ATEX sono i seguenti:

Classificazione – Gas:         II 3G Ex nA IIC T6 Gc
Classificazione – Polveri:    II 3D Ex tc IIIC T60°C Dc

Chiave di lettura

II
II

3G
3D

Ex nA
Ex tc

IIC
IIIC

T6
T60°C

Gc
Dc

1

2

3

4

5

6

7

1- Marchio EX

Approvato per uso in atmosfere potenzialmente esplosive

2 – Gruppo apparecchiatura:

II = utilizzo in superficie

I

Utilizzo in miniera

II

Utilizzo in superficie

3 – Categoria apparecchi:

3G = Gas, livello di sicurezza normale
3D = Polveri, livello di sicurezza normale

G = GAS

1G

Livello di sicurezza molto elevato

2G

Livello di sicurezza elevato

3G

Livello di sicurezza normale

D = POLVERI

1D

Livello di sicurezza molto elevato

2D

Livello di sicurezza elevato

3D

Livello di sicurezza normale

4 – Metodo di protezione:

Ex nA = apparecchiatura non generante scintille
Ex tc = a tenuta di polvere

GAS

Ex db
Ex dc

A Prova di Esplosione

EN 60079-1

Ex eb
Ex ec

Sicurezza aumentata

EN 60079-7

Ex ia
Ex ib
Ex ic

Sicurezza intrinseca

EN 60079-11

Ex ma
Ex mb
Ex mc

Incapsulamento

EN 60079-18

Ex nA
Ex nC
Ex nL
Ex nR

Non generante scintille
Dispositivi sigillati
A limitata energia
Respirazione limitata

EN 60079-15

Ex ob
Ex oc

Immersione in Olio

EN 60079-6

Ex op pr
Ex op sg
Ex ops is

Radiazione ottica

EN 60079-28

Ex pxb
Ex pyb
Ex pzc

Pressurizzazione

EN 60079-2

Ex qb
Ex qc

Riempimento in Sabbia

EN 60079-5

Ex h

Meccanico

N 80079-36
EN 80079-37

POLVERI

Ex ma
Ex mb
Ex mc

Incapsulamento

EN 60079-18

Ex op pr
Ex op sh
Ex ops is

Radiazione Ottica

EN 60079-28

Ex pxb
Ex pyb
Ex pzc

Pressurizzazione

EN 60079-2

Ex ta
Ex tb
Ex tc

A Tenuta di Polvere

EN 60079-31

Ex ia
Ex ib
Ex ic

Sicurezza Intrinseca

EN 60079-11

Ex h

Meccanico

EN 80079-36
EN 80079-37

5 – Gruppo Gas o Polveri:

IIC = Gas molto pericolosi
IIIC = Polvere conduttiva

II = Gruppo dei GAS

IIA

Gas Meno Pericolosi

acetone, alcool etilico, ammoniaca, benzina

IIB

Gas Mediamente Pericolosi

acetaldeide, ciclopropano, etere etilico, etilene

IIC

Gas Molto Pericolosi

acetilene, idrogeno, solfuro di carbonio

III = Gruppo delle POLVERI

IIIA

Fibre Combustibili

dimensioni nominali superiori a 500 mm

IIIB

Polvere non conduttiva

dimensioni nominali inferiori o uguali a 500 mm e resistività elettrica superiore a 103 Wm

IIIC

Polvere conduttiva

dimensioni nominali inferiori o uguali a 500 mm e resistività elettrica inferiore o uguale a 103 Wm

6 – Classi di temperatura:

T6: Massima temperatura superficiale 85°C
T60°C: Massima temperatura superficiale 60°C

GAS

T1

450 °C

T2

300 °C

T3

200 °C

T4

135 °C

T5

100 °C

T6

85 °C

POLVERI

T…°C

…°C

7 – Livello Protezione apparecchi (EPL):

Gc = Gas, zona 2
Dc = Polveri, zona 22

G = GAS  |  D = POLVERI

a

Fino alle zone 0 (gas) o 20 (polveri

area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva

b

Fino alle zone 1 (gas) o 21 (polveri)

area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività

c

Solo per le zone 2 (gas) o 22 (polveri)

area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

 

Organismi accreditati

Gli Organismi Accreditati hanno, per ogni Stato membro, un ruolo ispettivo di controllo e di verifica del rispetto e dell’applicazione delle Direttive Europee.
Ogni Stato è responsabile della nomina e del controllo dei propri Organismi.
Essi devono avere la competenza e le risorse necessarie per espletare attività di ispezione, analisi, assistenza tecnica, misurazione ecc.

In Italia l’Organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento è: Accredia. Accredia mantiene un database con l’elenco di tutti gli organismi italiani accreditati per le varie direttive.

Organismi notificati

Gli Organismi Notificati sono autorizzati ad esaminare e certificare macchine e componenti di sicurezza in accordo con le Direttive ad essi applicabili.
Ogni stato membro dell’Unione Europea è tenuto a:

  • Designare gli Organismi notificati indicandone le competenze
  • Comunicare alla Commissione Europea e agli altri stati membri l’elenco degli Organismi notificati

La Commissione Europea pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) una lista di tutti gli Organismi notificati allegando l’elenco dei servizi, delle macchine e/o componenti di sicurezza per cui essi sono autorizzati ad operare.

Gli Stati membri dell’Unione Europea devono verificare che tali Organismi rispettino determinati criteri etici e tecnici.

L’osservanza dei requisiti tecnici di sicurezza indicati nelle direttive è obbligatoria.